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Covid-19 e situazione detentiva italiana.

Covid-19 e situazione detentiva italiana. Che impatto ha avuto la pandemia sulle condizioni negli istituti penitenziari italiani?

Vladimiro Zagrebelsky
Perla Allegri Perla Arianna Allegri

Il Covid-19 purtroppo non conosce confini e, come era prevedibile, ha varcato le soglie degli istituti penitenziari di tutta Europa. Abbiamo chiesto a Perla Allegri di darci un aggiornamento sulla situazione in Europa. Perla Allegri è ricercatrice del Laboratorio dei Diritti Fondamentali presso il Collegio Carlo Alberto di Torino, organismo di ricerca nel campo dei diritti fondamentali che si propone di esaminare i problemi presenti nella realtà italiana alla luce dell’elaborazione europea ed internazionale. Dottore di ricerca in Diritti e Istituzioni, Allegri è sociologa del diritto e delle devianze ed esperta in temi penitenziari. 

I primi casi negli istituti penitenziari italiani si sono registrati a partire da metà marzo e attualmente, come riferisce il Garante nazionale, sono 119 i contagiati tra le persone detenute di cui 2 in ospedale, mentre sono 162 i contagi tra il personale; 4 detenuti e 4 operatori deceduti (2 agenti e 2 medici). Anche in questo caso la situazione è però molto disomogenea: nella maggior parte degli istituti non si è verificato nemmeno un caso di contagio, ma a Verona, ad esempio, si è parlato di 29 casi di Covid-19, solo a Torino di 67. In Francia, una settimana prima, le persone contagiate erano 118 fra i detenuti e 292 fra lo staff; in Spagna, il 12 maggio, erano rispettivamente 60 e 318. Negli USA, al 15 maggio, erano rispettivamente 29.814 e 9.231, e 415 detenuti e 38 operatori i deceduti.

Molti Paesi europei, per scongiurare il rischio che le carceri diventassero dei focolai, hanno attuato politiche deflattive nell’ottica di cercare di diminuire il numero di persone ristrette. L’Italia, ad oggi – secondo le fonti del Garante Nazionale delle persone private della libertà – ha visto uscire in detenzione domiciliare (e con braccialetto elettronico) circa 2200 detenuti che, insieme ai mancati ingressi, hanno abbassato i numeri detentivi di circa 6.000 unità, portando la popolazione detenuta a quota 54.421. Volendo fare una comparazione, la Francia ha da sola già raggiunto quota 10.000 detenuti in meno.

Per approfondire l’analisi sulla situazione attuale dal punto di vista dei diritti fondamentali, abbiamo chiesto a Perla Allegri di confrontarsi con Vladimiro Zagrebelsky. Vladimiro Zagrebelsky, già giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo, dal 2010 è Direttore del Laboratorio dei Diritti Fondamentali presso il Collegio Carlo Alberto di Torino.

 

Le misure italiane sono state troppo timide? Cos’altro si poteva (e si può) fare per ridurre il sovraffollamento all’interno delle carceri nostrane?

“Occorrono alcune premesse di ordine generale, in tema di salute dei detenuti, utili anche in questo periodo di gravi rischi sanitari generalizzati, in cui misure di emergenza vengono assunte da varie autorità governative e regionali. Mi riferirò particolarmente ai detenuti e ai doveri dello Stato in ordine alla loro salute. Accanto ai doveri negativi di non mettere in pericolo la salute delle persone, lo Stato ha anche doveri positivi di operare perché la salute sia assicurata o recuperata se perduta. E il diritto alla salute -diritto di raggiungere o recuperare il miglior stato di benessere fisico e psichico che la persona sia in grado di conseguire- riguarda tutti come individui e rappresenta al tempo stesso un interesse per la comunità (art. 32 Cost.). Si tratta di affermazioni ovvie sulle base della Costituzione e in linea con la elaborazione internazionale, cui l’Italia partecipa. Mi riferisco soprattutto al c.d. Commento generale n. 14 prodotto dal Comitato dell’ONU, che illustra il contenuto dell’art. 12 del Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali. Tale importante documento illustra quanto vasto sia il campo dei doveri dello Stato, affrontando il tema dei c.d. determinanti sociali della salute. Si tratta delle precondizioni della salute, che lo Stato deve porre in essere: vita in ambiente sano, acqua potabile, vitto adeguato, accesso alle terapie e alla informazione sanitaria, ecc.

Quanto ho detto può sembrare molto, troppo generale e collocato sul piano di astratti principi. E invece riguarda specificamente la situazione in cui si trova ogni detenuto, che è in carcere perché costretto dallo Stato. Rispetto al diritto alla salute (che la Costituzione dice “fondamentale”) il fatto che la persona si trovi in carcere non per libera scelta, ma perché lo Stato si è legittimamente appropriato del suo corpo, non modifica il contenuto del diritto alla salute, ma aggiunge -non riduce- rigore ai doveri dello Stato. Doveri che riguardano i trattamenti sanitari in senso stretto ed anche le precondizioni della salute, che ho sopra richiamato.

Con queste premesse la risposta alla domanda è facile. La condizione di detenuto costringe la persona in un ambiente che è insalubre almeno come conseguenza del sovraffollamento, anche se le altre condizioni fossero garantite. Il virus e la pandemia che ha scatenato trovano tra la popolazione del carcere l’ambiente ideale per la propagazione, oltre che strutture e risorse sanitarie difficilmente capaci di affrontarne le conseguenze. Si dirà che anche per i cittadini liberi si è avuta carenza della risposta sanitaria dello Stato (prevenzione della diffusione e cura dei malati), ma i detenuti sono esposti a maggior rischio. E ciò, come ho sottolineato, per una misura che lo Stato ha preso e mantiene nei loro confronti. Accanto a questo va ricordato che l’ambiente carcerario è rischioso anche per il personale penitenziario e per tutti coloro che, a vario titolo, frequentano il carcere.”

           

É indubbio che siano state prese delle misure anche all’interno degli istituti (mascherine, guanti, e gel igienizzante) ma si sa che le malattie infettive sono da sempre un grosso problema in carcere: affollamento e scarse condizioni igieniche sono un ottimo terreno di coltura per ogni virus. Come è possibile conciliare il diritto alla salute dei detenuti in un luogo chiuso dove è impossibile attuare il distanziamento sociale?

“Non è possibile. Per questo è indispensabile ridurre il numero di detenuti, che si affollano nelle celle e negli ambienti carcerari.  E bisogna tenere distinta quella che dovrebbe essere una misura di carattere generale, dai provvedimenti specifici che riguardano i singoli detenuti quando essi siano malati (ricovero in ospedale, sospensione dell’esecuzione della pena).

Non si può dubitare che il sovraffollamento carcerario -che impone a molti detenuti un trattamento che la Corte europea dei diritti umani ha definito inumano- contribuisca a rendere difficile, se non impossibile, la prevenzione del contagio e il trattamento della malattia. Ciò non solo in Italia ovviamente. Molti Paesi dell’Unione europea, ma anche la Turchia, l’Iran, gli Stati Uniti hanno provveduto a scarcerazioni massicce, non ostante non siano noti per eccessivo “buonismo”. Lo strumento è stato quello di provvedimenti amministrativi o di decisioni giudiziarie frutto di apposite politiche giudiziarie come quella suggerita recentemente in Italia dal Procuratore Generale della Corte di Cassazione.

In Italia le decisioni del governo e del parlamento sono state troppo restrittive. Molti più detenuti prossimi alla fine della pena avrebbero dovuto essere liberati dal carcere, rendendo più facilmente affrontabile l’emergenza sanitaria.”